Viste le tante richieste di chiarimento giunte in associazione in questi giorni desideriamo fornire una breve panoramica delle norme che riguardano l’obbligo di nomina del Consulente ADR per lo speditore e delle relative esenzioni, cercando di fare chiarezza sulla questione.
A tal proposito rammentiamo anche l’Accordo ADR 2019 che ha esteso l’obbligo di nomina del consulente ADR anche alle imprese che risultano “speditori” di merci pericolose su strada, a partire dal 1° gennaio 2023, secondo cui lo speditore è l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto di terzi qualora il trasporto sia effettuato sulla base di un contratto di trasporto, da non confondersi con il trasportatore, che è l’impresa che effettua il trasporto con o senza contratto di trasporto.
Scopri di più nella Circolare 04/23


