AIUTI ALLE IMPRESE: PUBBLICATO DL 50/22

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 con le nuove misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Il provvedimento è in vigore dallo scorso 18 maggio e ha lo scopo di rafforzare e contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, introducendo specifiche misure in materia di energia, per ridurne il costo e sostenere e assicurare la liquidità alle imprese.

In particolare si segnala all’articolo 3 che “alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è  riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle attività al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto”.

All’articolo 21 si fa riferimento alla maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 specificando che per quelli “effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta sia elevata al 50 per cento”.

All’articolo 22 in materia di Credito d’imposta formazione 4.0 si chiarisce che per rendere più “efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d’imposta del 50 per cento e del 40 per cento per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale”.

In materia di Tari, l’articolo 43 permette, invece, ai comuni di poter approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva oltre il termine del 30 aprile di ciascun anno, nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile. Questa disposizione assicura così un adeguamento automatico del termine appena citato alle eventuali proroghe della data di approvazione dei bilanci degli enti locali, evitando che, di anno in anno, sia necessario intervenire con una norma ad hoc.

Il provvedimento passa ora alla Camera per la successiva Conversione in legge.

Consulta qui il Decreto Legge 17 maggio 2022

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