CODICE PREVENZIONE INCENDI: DAL 1 GENNAIO IN VIGORE LE NUOVE MODIFICHE

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A partire dal prossimo 1 gennaio 2022 entreranno in vigore le nuove modifiche annunciate nel novembre 2021 alle norme tecniche di prevenzione incendi disciplinate dal Dm 3 agosto 2015.

Pur non riferendosi all’attività n. 55 di cui al DPR 151/2011 (attività di autodemolizione con superficie superiore a 3000 mq), queste norme tecniche posso essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.

Rinnovate terminologia, definizioni e simboli grafici (Sezione G1), progettazione per la sicurezza antincendio (Sezione G2) e strategia antincendio (Sezione S), sezione sulle Regole tecniche verticali (Sezione V). Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del Dm 24/11/2021, sono dispensate dagli aggiornamenti tutte quelle attività che al 1 gennaio 2022 siano già state progettate o risultino conformi e adeguate alle regole tecniche contemplate dal Dm 3 agosto 2015.

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