COVID-19: DOVE NON SERVE IL GREEN PASS

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Firmato dal Presidente del Consiglio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio il nuovo DPCM che individua le attività per le quali non è richiesta l’esibizione del Green Pass.

Secondo il Decreto Legge n. 1/2021, in vigore dallo scorso 8 gennaio, è infatti previsto, proprio dal 1 febbraio prossimo (e fino al 31 marzo 2022) l’obbligo del possesso del green pass per alcuni servizi alla persona e per l’accesso agli uffici pubblici.

Si potrà entrare senza Green Pass in ipermercati, supermercati, discount di alimentari, mini mercati e altri esercizi commerciali non specializzati di alimenti vari, nei negozi che si occupano di commercio al dettaglio di prodotti surgelati e di commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.

Accesso senza Green Pass anche per gli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, per attività istituzionali indifferibili e di prevenzione e repressione degli illeciti, nelle stazioni di rifornimento di carburante, nelle farmacie e parafarmacie, nei negozi del commercio al dettaglio di animali domestici e di alimenti per animali domestici e in quelli di ottica. Non servirà il Green Pass nemmeno nei negozi al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Leggi qui il DPCM 21 gennaio

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