Il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 con le misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, è stato convertito nella Legge 19 novembre 2021, n. 165 con modificazioni e pubblicato sulla G. U. n. 277 del 20 novembre 2021.
Fra le modifiche apportate al Decreto si segnala, all’articolo 1 comma 5, che i datori di lavoro devono fornire idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche e che al fine di semplificare e razionalizzare tali verifiche i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19.
Pertanto i lavoratori che consegneranno la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
All’articolo 3 bis si specifica invece che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non da’ luogo alle sanzioni previste e che la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
Tale legge è in vigore dal 21 novembre 2021.
Scarica qui la Legge di conversione del DL 21 settembre 2021 n. 127


