EMERGENZA COVID-19: CONVERSIONE DL 33/2020

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La Legge di conversione del DL 33/2020, contenente la proroga al 31 luglio di alcune disposizioni da osservare per prevenire il contagio da Covid -19, è in vigore dal 15 luglio 2020.

Nel testo si ricorda che molte misure previste per contenimento della diffusione del virus (e già in vigore dal 18 maggio u. s.) sono da osservare fino al prossimo 31 luglio. In particolare, all’art. 1 comma 6 si ricorda che è fatto divieto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione. 

Permane altresì il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l’obbligo di svolgere riunioni di lavoro rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Nell’art. 1 comma 14, si ricorda inoltre che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Il mancato rispetto per le aziende produttive di tali norme può comportare la sospensione di ogni attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza previste.

Trovi qui la  Legge 74/20 di conversione del DL 33/2020.

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