BONUS MOBILITÀ: ECCO LE REGOLE PER RICHIEDERLO

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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre scorso del Decreto 21 settembre del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono state definite le regole operative del Decreto Legge 34/2020 per poter aver accesso al credito d’imposta per coloro i quali, nel periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 abbiano acquistato monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Questo bonus mobilità è previsto dalla Legge 141/19 di conversione del cosiddetto “decreto clima”.

All’Articolo 2 del nuovo provvedimento si chiarisce che tale credito d’imposta è previsto per le persone fisiche che abbiano consegnato, nel medesimo periodo che va dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 (veicoli per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente).

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima di 750 euro e può essere utilizzato entro tre anni a partire dall’anno 2020. Le persone fisiche per poter aver riconosciuto il credito d’imposta dovranno presentare, in via telematica, la propria istanza all’Agenzia delle Entrate entro il termine che sarà indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 21 settembre 2021. Nell’istanza va indicata anche la spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2020 per l’acquisto monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Leggi qui il Decreto 21 settembre del Ministro dell’Economia e delle Finanze

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