COVID-19: CONVERTITO DL 1/2022
Il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 con le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore è stato convertito nella legge 4 marzo 2022 n. 18 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del giorno 8 marzo.
Tale provvedimento, che sarà in vigore dal 9 marzo, abroga anche il Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5.
Fra le modifiche apportate si segnala in particolare l’articolo 1 comma 4-bis ove si precisa che a “coloro i quali sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino viene rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 che ha validità di sei mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione. A coloro che invece sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata la certificazione verde COVID-19 che ha validità a decorrere dall’avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo”.
Inoltre all’articolo 2, 7-quater si precisa che le “disposizioni sull’autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario”.
Per i dettagli, consulta qui il Testo Coordinato del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1